Lo scorso 23 Dicembre, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha concluso il periodo di Consultazione Pubblica dello Schema di Decreto Legislativo Antiriciclaggio recante disposizioni specifiche per la regolamentazione dell’attività cd. “Compro Oro” che presto si tramuterà, presumibilmente senza rilevanti variazioni, in Decreto pienamente efficace.
Se ne è discusso nei due convegni tenutisi a Roma e Milano rispettivamente il 10 e il 13 Gennaio organizzati da A.N.T.I.C.O. Associazione nazionale tutela il compra oro, alla presenza delle Autorità di Stato (Funzionari e Ufficiali di: Ministero dell’Economia e delle finanze, UIF, OAM e Guardia di Finanza) tra i relatori: il dott. Nunzio Ragno Presidente di A.N.T.I.C.O., Commercialista, Esperto Tributario e Antiriciclaggio, il Prof. Avv. Emanuele Fisicaro Presidente “Centro Studi Europeo Antiriciclaggio & Anticorruzione” e Docente di diritto penale e il dott. Giuseppe Quarticelli Commercialista ed Esperto Fiscale del settore aurifero; i relatori hanno esposto tutte le novità in arrivo in materia, analizzando lo Schema del Decreto Legislativo in tutti suoi contenuti e aspetti di criticità, come gli obblighi che comportano il trattamento di numerosi dati e informazioni antiriciclaggio di fondamentale importanza per l’imminente emanazione del Decreto Legislativo Antiriciclaggio specifico per gli operatori Compro Oro.
Numerose sono le novità antiriciclaggio per il settore aurifero con questo Decreto in arrivo, abbinato al testo principale che sostituirà l’attuale D.Lgs. 231 del 2007, e che porrà a carico dei soggetti obbligati del settore aurifero numerosi obblighi antiriciclaggio al fine di garantire la piena tracciabilità delle compravendita di oggetti preziosi usati e prevenire l’utilizzo del mercato finanziario per finalità illegali, ivi compreso il riciclaggio di beni e risorse di provenienza illecita; tra queste novità, in prima battuta, vi sarà l’iscrizione all’OAM (Organismo Agenti finanziari e Mediatori creditizi) preventivamente, per chi intende avviare l’attività di compro oro e, entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, da parte di chi esercita l’attività al momento della vigenza delle norme, in seguito saranno determinate le modalità telematiche di iscrizione e il contributo a carico dei soggetti obbligati con Circolare interna dell’Organismo Agenti e Mediatori dopo l’approvazione del decreto, oltre all’istituzione del Registro nazionale degli operatori Compro Oro agli Obblighi di identificazione della clientela; al conto corrente dedicato, al limite dell’uso del contante a Euro 1.000,00, fino ad arrivare alla tracciabilità delle operazioni di compro oro con le schede numerate per ogni operazione, nonché l’obbligo alla segnalazione delle operazioni sospette, alla conservazione dei documenti e introduzione di un severo impianto sanzionatorio. Il Decreto trae origine dalla Legge di Delegazione Europea 2015 la n. 170 del 12 agosto 2016, la quale tra gli altri, all’art. 15 lettera l) delega il Governo a disciplinare in modo organico e completo il settore del commercio del oggetti in oro e di preziosi usati al fine di prevenire e contrastare l’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
In particolare e nello specifico, in capo agli operatori compro oro le modalità di contatto con la clientela cambieranno completamente, quindi, verrà esteso l’obbligo di identificare la propria clientela, prima dell’esecuzione dell’operazione di compravendita, in conformità a quanto disposto dall’art. 18, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 231/2007. L’identificazione dovrà essere svolta generalmente in presenza del cliente ovvero dell’eventuale esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato e consiste nell’acquisizione dei dati identificativi del cliente. Agli operatori compro oro, inoltre, è esteso l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, di cui all’art. 35 (ex vigente Art. 41, D.Lgs. n. 231/2007) dello schema del D.Lvo, volto all’allineamento della disciplina antiriciclaggio nazionale alla IV Direttiva AMLD, anche se gli operatori compro oro a tale obbligo erano già tenuti, in quanto, titolari di licenza di cui all’Art. 127 del T.U.L.P.S. e contemplati alla lettera e) del comma 2, Art. 10 del D.lgs 231/2007. In tema di tracciabilità delle operazioni concluse il Decreto imporrà all’operatore compro oro, l’utilizzo di un conto corrente dedicato da impiegare solo per le transazioni finanziarie riferite al commercio di oggetti preziosi usati e, a maggior conforto della tracciabilità degli oggetti preziosi, gli operatori in oro sono tenuti ad ulteriori formalità quale la compilazione di schede di compravendita con i relativi dati dei clienti e supporto fotografico. Tutta la citata documentazione, infine, dovrà essere archiviata integralmente ed in maniera chiara nel rispetto delle norme del Codice della Privacy e con sistemi che garantiscano la piena accessibilità da parte delle Autorità competenti.
Le inosservanze dei descritti obblighi saranno colpite aspramente, fino alla reclusione da sei mesi a quattro anni, oltre alle sanzioni amministrative. Saranno previste, infatti, le seguenti misure sanzionatorie: per l’esercizio abusivo dell’attività di compro oro senza iscrizione al Registro nazionale proprio, la reclusione da sei mesi a quattro anni e una multa da 2.000 a 10.000 Euro; per l’omissione di comunicazioni all’OAM, sanzioni pecuniarie di 1.500 Euro; per l’omessa identificazione del cliente, un’ammenda pecuniaria da 1.000 a 10.000 Euro; per l’omessa S.O.S., una sanzione pecuniaria da 5.000 a 50.000 Euro.
Infine, anche l’Albo degli Operatori Professionali in oro (Art. 1, comma 3 L. 7/2000), sarà trasferito presso l’OAM da parte della Banca d’Italia; ciò dovrà avvenire entro 3 mesi dall’entrata in vigore del Decreto e con criteri di trasferimento dettagliatamente predisposti e così tutti i soggetti operanti nel comparto aurifero saranno, di fatto, gestiti dal medesimo organo OAM.
A fronte di questa complessa riforma le associazioni di categoria più rappresentative non hanno mancato di sottoporre le proprie Osservazioni all’esame della Direzione V del Dipartimento del Tesoro.
Roma, 31 Gennaio 2017
Marcello Grotta